Ecologie della trasformazione, rubrica a cura di Emanuele Leonardi
di Sergio Messina
[Pubblichiamo un estratto dal volume di Sergio Messina, Eco-democrazia. Per una fondazione ecologica del diritto e della politica, uscito di recente per i tipi di Orthotes].
L’improbabile necessità di una eco-democrazia cosmopolita
Una forma alternativa di democrazia ecologica “radicale” – non identificabile con la Global Enviromental Governance “sistemica” – è descritta dai teorici dei commons (e dei natural commons in particolare) senza che però vi sia stata una simile elaborazione teorica nel campo “globale” […]. Situazione dovuta essenzialmente al fatto che il diritto internazionale dell’ambiente mostra ancora (come evidenziato dai giuristi della Earth jurisprudence e del rule of law for nature) un’incoerenza di fondo poiché riflette uno scollamento dell’economia dal sapere ecologico[1], [una] mancanza di coordinazione tra obiettivi di carattere economico e ambientale [ed è] caratterizzato da forme di co-decisione demandate principalmente al multilateralismo degli esecutivi.[2]
Tuttavia una tale politica “transnazionale” finalizzata a limitare la discrezionalità “amministrativa” di apparati non rappresentativi come le Agenzie specializzate dell’ONU e volta a favorire una maggiore partecipazione (garantendo in questo modo anche e soprattutto una migliore coesistenza tra i differenti linguaggi sulla sostenibilità) necessiterebbe di solidi meccanismi “democratici” che non si riducano soltanto al livello locale. Adottando un punto di vista “eco-comunitario” si rischierebbe in altri termini non solo una frammentazione istituzionale,[3] ma anche un ridimensionamento negativo quanto alle concrete capacità da parte delle Costituzioni di mantenere la propria capacità precettiva nei confronti della politica.[4]
D’altra parte se è vero che un tema tipicamente “moderno” come quello della “sovranità” non è eludibile al fine di poter comprendere la funzione socio-economica e politica degli Stati (al contempo “protettiva” e progettuale),[5] dall’altro non potrebbe sottacersi la necessità di incentrare anche sull’“individuo” e i gruppi sociali e non solo sugli Stati[6] il potere di stabilire le condizioni per la fruizione, la conservazione delle risorse naturali al fine di stabilire anche quale “modello di sviluppo” sarebbe opportuno adottare per tutti i “livelli” territoriali […].
Un processo in cui conta il modo, piuttosto che il motivo per il quale [i] confini vengono continuamente rimodellati e (d’altra parte) senza che al contempo venga meno il carattere strettamente giuridico delle “pratiche”.
Quest’ultima (non rara) evenienza si manifesta soprattutto quando si “introitano” quadri di riferimento “normativi” del diritto internazionale ambientale, e li si “adattano” (rectius: li si volge a favore) del contesto locale mediante una rielaborazione e riaffermazione dei principi presenti nello specifico regime, tramite meccanismi “pragmatici” che collegano eteroregolazione e autogoverno (come avviene nei casi in cui usi e costumi di popolazioni locali costituiscono essi stessi una forma di “integrazione” nella gestione comunitaria delle risorse endogene)[7] o quando una normativa di carattere “sovranazionale” lascia intravedere tra le sue “maglie” spazi di “autonomia” che favoriscono a loro volta una convergenza tra obiettivi generali e specifiche manovre di autogestione “condivisa” (come nell’attuale sistema previsto da una delle due Direttive sulle energie rinnovabili approvate lo scorso anno dall’Unione europea, la 2018/2001/Ue, in merito al diritto di tutti i cittadini ad associarsi per costituire anche nell’ambito di vari contesti sociali e culturali “comunità energetiche” di produzione, scambio e consumo entro un’ottica condivisa dalla comunità stessa e soprattutto in quanto rappresenta una possibilità di sottrarsi a scelte di approvvigionamento energetico dipendenti Stati e/o gruppi di produzione e pressione).
Uno degli strumenti più noti che consente di attuare tale connessione “glocale” (salvo gli specifici casi che possono essere empiricamente considerati di volta in volta) è la Convenzione di Aarhus, un Accordo che ha riconosciuto alcuni importanti diritti sostanziali (diritto a un ambiente salubre, inteso però in larga parte più come un obiettivo da raggiungere) e soprattutto procedurali (informazione, partecipazione e azione) avendo consentito in una qualche misura di “rappresentare” non solo esigenze soggettive ma anche “collettive” e ad un livello “meta-territoriale”.
Ma al di là delle differenti impostazioni sul significato che potrebbe attribuirsi ad un’idea di “democrazia ecologica” resta comunque controverso se nel diritto internazionale si sia imposto o meno un qualche principio di “democrazia ambientale”[8] in ambito consuetudinario. Ancorché il corpus normativo della Convenzione abbia in tale direzione aperto una strada favorevole[9] ponendo maggiormente al centro la società civile e limitando in un certo senso il carattere esclusivamente “interstatuale” dei rapporti internazionali nella “materia” ambientale, il sistema disegnato dall’Accordo è configurabile più che altro come un insieme di garanzie procedurali finalizzate ad assicurare (senza alcun trasferimento di potere decisionale dagli apparati pubblici alla società civile) una maggiore trasparenza e partecipazione della società civile ai procedimenti amministrativi senza espressamente prevedere meccanismi “deliberativi” nell’assunzione delle decisioni […].[10]
Si può affermare in ultima analisi che [in] tali “riassemblaggi” […] territoriali (che non si pongono quindi in antitesi né con l’idea di Stato, né con i grandi spazi “sovranazionali” come quello dell’Unione europea), non scompare il carattere “verticale” del government, [e] al contempo si attenua e si “indirizza” l’orizzontalità selettiva (per usare un ossimoro) della (environmental) multilevel governance “sistemica”.
[…] Questo tipo di “connessioni ibride”, frutto evidente di negoziazioni spesso conflittuali hanno spinto alcuni autori[11] ad affermare che di fronte a tale cornice ci si trova ormai in presenza di una “democrazia infondata” poiché di fronte all’alternativa tra conflitto e gestione anche le più raffinate costruzioni teoriche sulla “democrazia deliberativa” non sarebbero in grado di oltrepassare l’ambito della decisione singola al fine di garantire attraverso un nuovo fondamento logico (come era stato il soggetto razionale per la potestas dello Stato moderno) la legittimità di un “ordine stabile” complessivamente inteso. E dal punto di vista ecologico un tale ordine non potrebbe d’altro canto essere costruito attraverso un tentativo di domestic analogy, attesa la mancata occasione di riformare almeno l’UNEP in un’Agenzia specializzata o di istituire (possibilità che per ora rimane soltanto teorica) una sorta di ombudsman per le future generazioni avente un potere minimo di “sorveglianza”[12] se non di veto[13] riguardo la legittimità di Trattati, leggi e provvedimenti amministrativi a tutela delle future generazioni. Una soluzione che a parere di alcuni studiosi potrebbe consentire di esercitare in modo più coerente, uniforme e incisivo (se non una potestas) quanto meno una vera e propria forma di auctoritas pubblica, evitando la disseminazione giuridica e la disomogeneità istituzionale di cui si era precedentemente discusso in ordine alla scelta di privilegiare unicamente o forme di “governance sistemica” o di democrazia “locale” […].
[…] Risulta [forse] ancora inimmaginabile (e comunque prematura) la realizzazione di una qualche forma di cittadinanza che sfidi lo spazio-tempo dello Stato-nazione[14] [ma] l’idea di [una] democrazia “ecologica” sicuramente la complica e la ricontestualizza entro l’idea di uno “spazio vitale”.[15]
La conseguenza è che in realtà è l’idea stessa di “zone de pouvoir” (di spazio “sovrano”) che necessita di essere ripensata alla luce di una riconfigurazione territoriale che potrebbe capovolgere (senza abbandonarla) la primarietà della delimitazione dei confini politico-amministrativi a favore di una <<connessione immanente tra le forme di una razionalità politica e la vita nelle sue multiformi manifestazioni>>.[16]
Se nella tradizione giuridica “indigena” la “sovranità” e il diritto sono intesi (secondo la terminologia adottata da Carl Schmitt) non esclusivamente come “Raum” (il luogo politico-sociale in cui si manifesta l’ordine delle relazioni tra esseri umani), ma anche come “Ortung” (il luogo fisico e biochimico delle cose in relazione all’essere umano)[17] in quella europea l’ontologia dello spazio è caratterizzata dalla separazione tra le due sfere (umana e “naturale”), così che risulta alquanto problematica l’ipotesi di consacrare il buen vivir andino a ruolo di “modello cosmopolita”, anche per un’ “umanità” che vive nel tempo della crisi ecologica; non solo per la diversità culturale che contraddistingue ciascun contesto geografico, ma anche per l’incapacità di adottare da parte degli Stati (sotto l’egida delle Nazioni Unite) misure urgenti ed efficaci a livello planetario (manifestando come è evidente soprattutto in materia di cambiamento climatico, piuttosto comportamenti alquanto arbitrari).[18]
L’aspetto “globale’ di un rule of law for nature e di una democrazia ecologica “cosmopolita” potrebbe essere più realisticamente prefigurato attraverso una “multi-scalarità” compatibile attualmente con Organizzazioni sovra-nazionali[19] come l’Unione europea, più in grado (per il livello intermedio occupato tra posizioni “top” e “down”) di garantire un feedback adattivo tra processi naturali e dinamiche sociali (reciprocamente interdipendenti) mediante un’adeguata “dialettica” tra il territorio locale, nazionale e sovra-nazionale – come accade ad esempio con le “macroregioni”. Queste ultime potrebbero (almeno potenzialmente) far emergere quel profilo di garanzia[20] connesso non solo con la sfera dei diritti individuali ma con una generale condivisione dello “spazio europeo” come espressione non soltanto economica ma di coesione sociale ed ecologica, mediante il rafforzamento sia della propria “costituzione sociale” (ove assumono centrale importanza i principi di sussidiarietà e proporzionalità)[21], sia di quei meccanismi (come nel caso dei fondi di coesione sociale e territoriale)[22] che consentono quantomeno di progettare, investire e sostenere secondo una visione solidale e “olistica” la peculiarità di specifici “territori”, non soltanto in base a una logica di identità e appartenenza (spesso fuorviante)[23] quanto di “interdipendenza” […].
Assume inoltre un rilievo non meramente teorico la disputa tra quale dovrebbe essere il modello di democrazia[24] da assegnare alla “eco-democrazia”; se risulti in ultima analisi maggiormente appropriato il modello “deliberativo”, finalizzato a migliorare la qualità del decision-making esistente e quindi a legittimarlo in modo adeguato, o quello “radicale”, in base al quale occorre mantenere e anzi riabilitare il “conflitto” (rectius: l’agonismo politico)[25] al fine di rendere davvero “visibili” e “influenti” le domande “escluse”.
Da parte nostra propendiamo per un modello tendente a una possibile dialettica tra consenso e dissenso (che pur si manifesta nella realtà) in cui tutte le prospettive sono tenute (effettivamente) in considerazione, in cui occorre far riferimento da un lato al concetto di “agonismo” che emerge nelle tesi della democrazia radicale (in quanto compatibile con l’etica dialogica della democrazia deliberativa), e dall’ altro a una “sfera pubblica” radicale che emerge da alcuni sviluppi recenti da parte dei “deliberativisti”.
Il primo mostra una certa attitudine orientata alla “sintesi” allorquando trasforma il “nemico” in “avversario” da trattare con rispetto (termine da intendersi non secondo l’accezione liberale di “tolleranza”, ma di “positiva convalida” delle posizioni altrui); la seconda (specularmente) dovrebbe evitare di farsi “cooptare” dalle istituzioni[26] mantenendo una distanza critica, e allo stesso tempo esercitare pressioni attraverso “discorsi” e “azioni” costruttive ed efficaci, generando un feedback istituzionale quanto più corrispondente possibile alle aspettative e agli obiettivi perseguiti.[27]
Da questo intreccio di posizioni è possibile dedurre che potrebbe esistere un piano di “meta-consenso”[28] in cui i nuovi movimenti ecologici (soprattutto i movimenti transnazionali per la giustizia ambientale e per la difesa dei “beni comuni”) non sono più indebitamenti “ridotti” a fonte di “conflitto” (o di “protesta”), ma considerati come portatori di una cultura politica al fine di poter meglio legittimare “spazi politici” anche sovranazionali, onde poter configurare una res pubblica (nel nostro caso) europea (funzionale a mitigare le disfunzioni tanto ecologiche, quanto sociali), “inclusiva” al proprio interno e non rigidamente “conchiusa” rispetto al proprio “esterno”.
Senza rinunciare all’idea di un ordine “multipolare”[29] realizzabile attraverso possibili “costituzionalizzazioni” regionali,[30] social-democratiche oltre lo Stato[31] alla luce della nostra crisi “sistemica” (socio-ecologica) sarebbe senz’altro necessario raccogliere dunque la sfida di una politica ecologicamente orientata (e non più quindi soltanto pensata in sé stessa e per sé stessa)[32] avendo il coraggio di immaginare e al contempo realizzare in itinere “nuove istituzioni” (un aspetto come detto ancor oggi lacunoso nel dibattito sulla eco-democrazia), superando temerariamente tradizionali e consolidati schemi teorici e/o concezioni che risulta difficile oltrepassare (deliberazione/conflitto, normativismo/realismo).
Se il mondo deve essere (ed è giusto che rimanga) “plurale”, l’obiettivo degli Stati-nazione così come (ancora) configurati non potrebbe che essere “cosmopolita”. E se di certo non c’è cosmo-polis senza polis, nel tempo che verrà potrebbe forse non esserci più neanche una polis senza il suo oikos.[33]
[1] Cfr. R.M. Bratspies, The green economy will not build the rule of law for nature, in C.Voigt (ed.), Rule of Law for Nature, cit.
[2] Sul tema cfr. M. Zurn, Governance globale e problemi di legittimità in Governance, A.Palumbo-S.Vaccaro, (cur.) cit.
[3] Cfr. M. Tallacchini, Sovranità ed ecofilosofie, cit., pp. 276-277.
[4] Cfr. G. Azzariti, Democrazia e Costituzione nei grandi spazi della contemporaneità, in Ai confini del diritto, F. Brancaccio – C. Giorgi (cur.), cit., p. 135.
[5] Cfr. C. Galli, Sovranità, Il Mulino, Bologna 2019.
[6] Come evidenzia Stefano Nespor <<sono maturi i tempi per parlare di questo argomento, tenendo
conto di due aspetti: da un lato che questi principi [quello della sovranità e in genere quelli di diritto internazionale] sono stati concepiti ben prima che si potesse immaginare che le scelte di uno stato potessero produrre effetti potenzialmente gravi e irreversibili sull’ambiente globale, d’altro lato che la democrazia moderna e` stata pensata nel quadro dello stato nazione, un organismo ormai liso e inefficiente per confrontarsi con i grandi problemi che ci stanno avanti>>. Cfr. G. Manfredi – S. Nespor, Ambiente e democrazia: un dibattito <<Rivista giuridica dell’ambiente>> 2010, p. 313.
[7] Alcuni esempi di tale approccio basato su una governance “community-based” sono trattati da E. Tsioumani, Commons-based systems in agrobiodiversity management and the law: opportunities and challenges, in The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research. Challenges for food security and agrobiodiversity, F. Girard-C. Frison (ed.), Routledge, London 2018 e R. Bryant – K. Lawrence, Penitent destroyer? The Philippine State in pursuit of Environmental Justice, in The State and global ecological crisis, J. Barry – R. Eckersley (ed.), cit.
Per una più estesa trattazione B. H. Weston – D. Bollier, Green Governance: Ecological Survival, Human Right and the Law of the Commons, Cambridge University Press 2013.
[8] Cfr. C. Pitea, Diritto internazionale e democrazia ambientale, cit., pp. 382 e ss.
[9] Cfr. C. Pitea, Diritto internazionale e democrazia ambientale, cit., e G. Parola, Environmental Democracy at the Global Level, cit., pp. 81 e ss.
[10] In tal senso cfr. C. Pitea, Diritto internazionale e democrazia ambientale, cit., pp. 298-299.
[11] Cfr. A. Lo Giudice, La democrazia infondata. Dal contratto sociale alla negoziazione degli interessi, Carocci, Roma 2012.
[12] Cfr. F. Cerutti, Sfide globali per il Leviatano, cit., pp. 241-242.
[13] Cfr. V. Hösle, Filosofia della crisi ecologica, tr. it. P. Scibelli, Einaudi, Torino 1992, p. 150.
[14] Cfr. E.F. Isin-P. Nyers (ed.), Rootledge Handbook of Global Citizenship Studies, Routledge New York 2014.
[15] Cfr. T. Hayward International Political Theory and the Global Environment: Some Critical Questions for Liberal Cosmopolitans, cit.
[16] Cfr. F. Izzo, Democrazia e cosmopolitismo in Antonio Gramsci, Carocci, Roma 2009, p. 151.
[17] Per una più approfondita discussione sui due termini cfr. M. Carducci, Estrattivismo e nemico nell’era fossile del costituzionalismo <<Diritto pubblico comparato ed europeo>> Fascicolo speciale (2019).
[18] Cfr. G. Mairet, Nature et souverainetè, Sciences Po. Les Presses, Parigi 2012, p. 87.
[19] A Niamey, in Nigeria il 9 luglio 2019 sono state decise le modalità di attuazione dell’Afcfta (Trattato di Libero commercio continentale africano). Cfr. https://it.blastingnews.com/economia/2019/07/afcfta-nasce-in-africa-il-mercato-comune-piu-grande-del-mondo-002944417.html?fbclid=IwAR0BS1j ebHNy_5RLGcCkPsHMJA6qVasdDClKNbPcGxHKZwe998J-kgErQs.
[20] Cfr. L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguagliaza, cit., pp. 27-28.
[21] Sull’ importanza dei due principi ai fini di una “costituzione sociale” dell’Unione europea cfr. A. Lucarelli, Scritti di diritto pubblico europeo dell’economia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016. Nella stessa direzione cfr. G. Garver, The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics, cit., pp. 328-329.
[22] Sul tema cfr. A. Layard – J. Holder, Seeking spatial and environmental justice for people and places within the European Union, in A. Philippopoulos – Mihalopoulos (ed.), Law and Ecology, Routledge, Londra 2011.
[23] Cfr. T. Pullano, How European citizenship produces a differential political space in Rootledge Handbook of Global Citizenship Studies, E.F. Isin-P. Nyers (ed.), Routledge New York 2014.
[24] In generale sui modelli di democrazia cfr. D. Held, Modelli di democrazia, seconda ed., Il Mulino, Bologna 2003.
[25] Cfr. C. Mouffe, Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti, Mondadori, Milano 2007.
[26] Dryzek nell’analizzare la realtà politica di Stati Uniti, Norvegia, Germania e Regno Unito in rapporto a diversi orientamenti che gli stessi hanno avuto in rapporto ai movimenti ambientalisti, dimostra che paradossalmente un maggior coinvolgimento degli stessi nelle procedure decisionali producono una modernizzazione ecologica ‘debole’, mentre a fronte di un atteggiamento ‘escludente’ da parte delle istituzioni è più probabile che si sviluppi una sfera pubblica maggiormente indipendente e critica. Cfr. C. Hunold – J. Dryzek, Green political strategy and the State: combining political theory and comparative history, in The State and the Global Ecological Crisis, J. Barry – R. Eckersley (ed.), cit.
[27] Cfr. A. Crespy, Deliberative Democracy and the Legitimacy of the European Union: A Reappraisal of Conflict, cit.
[28] Cfr. J. Dryzek – S. Niemeyer, Reconciling pluralism and consensus as political ideals <<American Journal of Political Science>> III (2006).
[29] Cfr. C. Mouffe, The Limits of Liberal Pluralism: Towards an Agonistic Multipolar World Order in Militant democracy, A. Sajó (ed.), Eleven International Publishing, Utrecht 2004.
[30] In ambito europeo, per un tentativo di individuazione dei fondamenti di un diritto pubblico dell’ economia (inclusa la tutela ambientale) cfr. A. Lucarelli, Scritti di diritto pubblico europeo dell’economia, cit.
[31] Cfr. L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, cit.
[32] Ciò che Edgar Morin chiama “ecologia dell’azione”, descritta come l’incontro/scontro di decisioni, azioni e “contesti” in quanto parti di una “complessità” (un “tutto”) che determina l’imprevedibilità del “destino” inerente qualsiasi componente; imprevidibilità che (pur nell’incertezza degli esiti) secondo l’autore può produrre grazie ad abili e opportune “strategie” straordinarie occasioni di trasformazione e cambiamento. Cfr. E. Morin, Cultura e barbarie europee, Raffaello Cortina, Milano 2006 [2005].
[33] Si tratterebbe, come scrive Michele Carducci, di attribuire alla natura <<rappresentatività immediata dentro il Nomos>> e di (ri)considerare il Kthonos come identità e appartenenza ecologica Cfr. M. Carducci, Il buen vivir come “autoctonia costituzionale” e limite al mutamento, in Le sfide della sostenibilità, S. Baldin – M. Zago (cur.), cit., p. 105.
[Immagine: Porto antico di Genova. La biosfera di Renzo Piano].